L’amministratore di sostegno è una figura innovativa, introdotta con la legge 6/2004, a cui viene affidato il compito di assistere coloro che, per effetto di un’infermità, sono incapaci di provvedere a se stessi.
Per infermità, si intende una condizione di svantaggio, che impedisce chi ne è colpito, di curare totalmente o parzialmente i propri interessi, in permanenza o per un un periodo di tempo limitato.
E’ possibile prevedere in anticipo certe circostanze della propria vita, in previsione di un eventuale futuro stato di infermità.
E’il caso di chi soffre di patologie degenerative, oppure di coloro che semplicemente, essendo ora in buona salute, desiderano disporre in anticipo, sulle eventuali cure a cui potranno essere sottoposti quando non saranno più in grado di badare a se stessi.
La procedura, prevista dall’art.408 del Codice Civile, prevede la redazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con la quale il diretto interessato designa la persona che in caso di una sua infermità, dovrà occuparsi di lui. In essa saranno riportate le modalità con cui questi dovrà essere assistito, nonché precise disposizioni circa la gestione del suo patrimonio e la sua eventuale devoluzione finale.
Il documento verrà inoltrato tramite ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare ove la persona interessata ha il domicilio o la residenza. Questi risponderà con Decreto, nominando l’Amministratore di Sostegno designato, nonché un suo sostituto e specificando gli atti che questi è autorizzato a compiere.
Preso di noi, tutta la consulenza e l’assistenza necessaria al fine di redigere l’atto di designazione e presentare il ricorso preso i tribunali competenti.
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