di Enrico Bartoccioni – Dottore Commercialista.
Le agevolazioni fiscali per i nuovi residenti stranieri con alti redditi, riguardano tutti coloro che dal 1 Gennaio 2017 decidono di trasferirsi in Italia. Pagando un’imposta sostitutiva annua di € 100.000, saranno esentati da altre imposte e anche dal monitoraggio fiscale sui redditi e beni esteri.
I soggetti interessati.
Come sappiamo, l’art.3 del Testo Unico 917/86, prevede che i residenti paghino le imposte su tutti i loro redditi prodotti sia Italia che nel resto del mondo. Dal 1 Gennaio 2017 l’artitolo 24 Bis del TUIR ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali per i nuovi residenti stranieri, che si applicano a tutti redditi prodotti all’estero.
Gli stranieri con alti redditi, che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono optare per l’assoggettamento ad un imposta sostitutiva forfettaria di € 100.000,00 dei redditi prodotti all’estero. L’imposta è da pagarsi ogni anno in un’unica soluzione entro la data stabilita per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi (30 Giugno). I nuovi residenti possono però decidere, di escludere dall’agevolazione uno o più stati esteri, pagando le tasse ordinarie italiane solo sui redditi prodotti in quei luoghi, ma potendo godere del credito relativo alle imposte pagate in tali stati.
E’ possibile estendere le agevolazioni fiscali per i nuovi residenti anche ai familiari pagando € 25.000,00 per ciascun familiare. (è possibile, ma non obbligatorio, se non hanno redditi o se li hanno tali da pagare tasse di importo inferiore).
Alcune tipologie di reddito agevolabili.
Come descritto nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23/05/2017, si riportano alcuni dei redditi esteri che, per effetto del valido esercizio dell’opzione, non sconteranno più la “ritenuta d’ingresso” prevista dalla vigente normativa italiana:
Tipologia di reddito | Norme interne di riferimento | Ritenuta |
PLUSVALENZE E MINUSVALENZE AZIONARIE DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE | Articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR + articolo 68, comma 5 e 6 TUIR + articolo 5, comma 2, e articolo 6 e 7 del D. Lgs. 461 del 21 novembre 1997 | 26% |
PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DA CESSIONE O RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI ALL’ESTERO | Articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR + articolo 68, comma 6 TUIR + articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 461 del 21 novembre 1997 | 26% |
UTILI AZIONARI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE – PROVENIENTI DA SOGGETTI NON LOCALIZZATI IN UN PAESE A FISCALITA’ PRIVILEGIATA | Articolo 44, comma 1, lettera e), comma 2, lettera a), articolo 47 ed articolo 18 del TUIR +comma 4 dell’articolo 27 del D.P.R.. n.600 del 1973. | 26% |
INTERESSI MATURATI SUI CONTI CORRENTI O DEPOSITI ESTERI | Articolo 44, comma 1, lettera a) del TUIR ed articolo 26, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 + Articolo 18 TUIR | 26% |
PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI TITOLI O CERTIFICATI DI MASSA DI NATURA NON PARTECIPATIVA, METALLI PREZIOSI, VALUTE ESTERE E REDDITI DA CONSEGUITI DA CONTRATTI A TERMINE SU STRUMENTI FINANZIARI, VALUTE, METALLI O MERCI | Articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater) del TUIR + articolo68, comma 7,lettera d) e comma 8 TUIR + articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 461 del 21 novembre 1997 | 26% |
INTERESSI OBBLIGAZIONARI DERIVANTI DA TITOLI EMESSI DA NON RESIDENTI (ESCLUSI STATI ESTERI WHITE LIST ED ORGANISMI INTERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO ITALIANI) | Articolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2 del TUIR + articolo 18 del TUIR + articolo2, comma 1-bis del Decreto legislativo n. 239 del 01.04.1996 + decreto legge n. 138/2011 | 26% |
INTERESSI OBBLIGAZIONARI DERIVANTI DA TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI, EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO ITALIANI | Articolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2 del TUIR + Articolo 18 del TUIR + Articolo 31 D.P.R. 601/73 + Articolo 12 comma 13 bis del D. Lgs 461/97 + Articolo 2, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 239/96 + decreto legge n. 138/2011 | 12,50% |
INTERESSI O PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI EMESSI DA STATI ESTERI WHITE LIST | Articolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2 del TUIR + articolo 18 del TUIR, articolo2, commi 1-bis del D. Lgs 239/96 | 12,50% |
PROVENTI POSITIVI DERIVANTI DA FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO E/O SICAV ARMONIZZATI | Articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR, articolo 45, comma 1 e 4-bis del TUIR, articolo 10-ter, commi 1 e 4, della Legge n. 77 del 23 marzo 1983 + Articolo 18 TUIR | 12,50% |
PROVENTI POSITIVI DERIVANTI DA OICR ISTITUITI NELLA UE O SEE E VIGILATI (articolo 10 ter c.1 e 2 L. 77 del 23/3/1983) | Articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR, articolo 45, comma 1 del TUIR + articolo 2 comma 80 DL 225 del 29 dicembre 2010 + articolo 10 ter commi 1 e 2 L. 77 del 23 marzo 1983 + Articolo 2, commi da 6 a 34, del D.L. 138 del 13 agosto 2011 | 26% |
CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE | Articolo 44, comma 1, lettera g- quater) del TUIR e comma 4 dell’articolo 45 del TUIR + articolo 26-ter, comma 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973 + articolo 18 TUIR | 26% |
Redditi temporaneamente o in permanenza esclusi dall’agevolazione.
L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), ovvero alle cessioni di partecipazioni qualificate, realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validita’ dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.
Dalle agevolazioni fiscali per i nuovi residenti, sono esclusi in permanenza, tutti i redditi eventualmente prodotti in Italia.
L’opzione per l’imposta sostitutiva.
L’esercizio dell’opzione avviene con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta in cui lo straniero è venuto a risiedere in Italia ed é efficace a decorrere di quel periodo di imposta. La norma di riferimento é l’art.24 bis c.3 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi D.lgs 917/87.
L’istanza di interpello.
Al fine di godere di queste agevolazioni fiscali in tranquillità, i nuovi residenti possono (non é obbligatorio) presentare istanza di interpello, all’Agenzia delle Entrate. Una volta accolto l’interpello, questo è efficace anche per gli anni successivi, salvo non si decida di rinunciarvi o non si cambino le condizioni per le quali l’interpello è stato accolto.
L’interpello serve per dare certezze al contribuente che ha dei dubbi sulla possibilità di essere considerato un non residente dall’Agenzia delle Entrate. L’art.1 del D.Lgs 156/2015 prevede che l’accoglimento espresso o tacito dell’istanza di interpello, vincola l’Agenzia delle Entrate. Gli eventuali atti sanzionatori difformi dalla soluzione prospettata dal contribuente sono nulli.
La check list da allegare all’interpello.
All’istanza di interpello, va allegata una check list, che dovrà essere compilata dal richiedente, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate la verifica delle condizioni per l’accesso al regime agevolato. Alla check list andrà allegata tutta la documentazione di supporto necessaria.

Al fine di non commettere errori e non perdere le agevolazioni fiscali, i nuovi residenti dovranno prestare la massima attenzione alle risposte che assi daranno in sede di compilazione, per rientrare nei parametri previsti dalla normativa.
In effetti, da un esame della Check list, si comprende che l’Agenzia delle Entrate vuole verificare se lo straniero nell’arco degli ultimi 10 anni, sia stato residente all’estero per almeno nove di questi. Insomma, vuole essere certa che non sia stato residente in Italia anche in forma “non ufficiale”.
In caso contrario non solo rigetterà l’istanza di interpello, ma è anche presumibile che, potendolo fare, provvederà ad accertare eventuali redditi esteri, che il malcapitato abbia prodotto negli anni precedenti e li porterà a tassazione in Italia
Agevolazioni relative al monitoraggio fiscale e al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE.
Ai sensi dell’art.24 bis del TUIR, le agevolazioni fiscali per i nuovi residenti comportano anche l’esenzione dalla presentazione del quandro RW all’interno del Modello Unico, il che permette loro di non dichiarare gli investimenti immobiliari detenuti all’estero e di non pagare la relativa IVIE, l’imposta patrimoniale sui beni immobili all’estero. Stessa agevolazione vale per gli investimenti mobiliari, come le assicurazioni, i conti correnti, le cassette di sicurezza ecc.. anche in questo caso l’IVAFE l’imposta patrimoniale sui beni mobili detenuti all’estero, non verrà pagata.
I nostri professionisti sono a disposizione per un’analisi personalizzata della posizione di chi intende trasferirsi dall’estero o di chi già risiede dal 2019 in Italia, anche alla luce delle recenti riforme normative, nonché delle convenzioni fiscali bilaterali sottoscritte dal nostro paese e quello di provenienza.