di Stefania Sardano – Avvocato, esperto in Diritto dell’Arte.
E’ capitato a tutti, in occasione di una visita ad una mostra, magari di dipinti antichi, di notare che l’opera esposta riporta sulla targhetta collocata accanto oltre il titolo ed il nome dell’autore dell’opera stessa anche il riferimento al prestatore, talora un museo, una fondazione ma molto spesso “una collezione privata”.
Ebbene, se da parte di un museo o di una fondazione il prestito di un’opera viene in un certo senso considerato endemico alla realtà museale o comunque proprio degli scopi, spesso di natura culturale e divulgativa, tipici delle fondazioni, viene invece un po’ spontaneo chiedersi le ragioni che spingono un soggetto privato a privarsi per un certo periodo di tempo, più o meno lungo, di un opera della propria collezione o, anche più semplicemente, di un dipinto di un certo valore che normalmente fa bella mostra di sé nel salotto di casa.
E’ indubbio che il prestito di opera d’arte a mostre possa incidere sulla valorizzazione dell’opera stessa
Certamente sarebbe riduttivo voler schematizzare le motivazioni di un prestito da parte di un soggetto privato dal momento che queste possono essere del tutto personali e molteplici, tuttavia, ritengo che una importante ragione potrebbe essere la consapevolezza che un proprio bene venga ammirato ed apprezzato da tante persone in un contesto espositivo in cui l’opera è in compagnia di altri capolavori e, magari, in quella stessa occasione, di altre opere dello stesso autore che, quasi in una sfida al tempo trascorso, si ritrovano finalmente insieme. Con riguardo poi, in particolare, all’arte contemporanea è indubbio che il prestito a mostre possa incidere sulla valorizzazione dell’opera stessa oltre a favorirne l’ingresso in un circuito di contatti del mondo e del mercato dell’arte.
Detto ciò, vi è sempre un denominatore comune alle ragioni del prestito e, cioè, la sicurezza e la tutela dell’opera prestata che devono essere garantite in ogni momento e fase. Vi sono aspetti delicatissimi che riguardano lo spostamento del bene dalla sua normale collocazione e, dunque, hanno un ruolo importante la tipologia e la modalità dell’imballaggio, così come il trasporto, ed a tale riguardo risulta fondamentale avvalersi di trasportatori professionisti del settore ed, infine, la collocazione nell’area espositiva di destinazione, dunque nel contesto di un ambiente che deve essere dotato di tutte le caratteristiche, quali la scelta della postazione, il tipo di illuminazione, la temperatura della stanza, i sistemi di allarme adottati ed altro ancora, idonee a garantire la migliore conservazione e protezione dell’opera oltre che la sua migliore valorizzazione espositiva.
Il contratto di prestito di opera d’arte e lo sfruttamento economico della sua immagine
Ma entriamo nel vivo delle fasi che caratterizzano il prestito. Innanzitutto l’input è normalmente dato dall’Organizzatore della mostra il quale formula la propria richiesta al proprietario dell’opera. In questa sua formale richiesta evidentemente l’Organizzatore deve fornire ogni informazione riguardo la mostra che si intende svolgere, ovvero, il titolo, il luogo, il periodo e la durata nonché la descrizione degli spazi coinvolti ed ogni altro utile dettaglio.
Nel momento in cui il collezionista, e comunque proprietario, intenda prestare l’opera, viene sottoscritto un “contratto di prestito” con l’Organizzazione (pubblica o privata) proponente, nel quale vengono indicati in maniera dettagliata i termini e le condizioni del prestito stesso. Non potendo in questa sede esaminare tutte le clausole di un “contratto tipo” legato al prestito di opere d’arte, argomento che potrà costituire oggetto di più accurata e dettagliata analisi in una prossima rubrica del presente sito, si evidenziano tuttavia alcune imprescindibili previsioni. Tra queste assume rilevanza il consenso necessario del prestatore dell’opera, consenso che non può prescindere, ad esempio per l’arte contemporanea, dalla verifica che il diritto all’esposizione sia stato inequivocabilmente trasferito al collezionista dallo stesso autore dell’opera. Una diversa situazione potrebbe infatti esporre al rischio di violazioni esplicite alla normativa sul diritto di autore con inevitabili e prevedibili conseguenze legali.
Altro elemento importante è lo sfruttamento dell’immagine dell’opera prestata, ad esempio, per la stampa del catalogo o la riproduzione di posters e cartoline o vari gadgets. Anche in questo caso è importante verificare in maniera inequivoca ed inequivocabile che il prestatore proprietario sia anche titolare del diritto di riproduzione poiché, come per il consenso all’esposizione, una violazione al diritto alla riproduzione espone anch’essa a gravi conseguenze legali.
Infine, il contratto deve essere accompagnato da una esplicita autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza allorché l’opera destinata al prestito sia oggetto di dichiarazione di interesse artistico così come prevista dal Codice dei Beni Culturali.
Il “Loan Form” , il “Condition Report” ed il “Facility Report”
Ma in occasione del prestito, accanto al contratto vero e proprio, debbono essere redatti altri importanti documenti che di esso ne costituiscono una parte integrante ed imprescindibile. Questi documenti legati al prestito delle opere d’arte e che, come retaggio della tradizione anglomericana riportano nomi in inglese, sono il “Loan Form” o “Scheda di Prestito”, il “Condition Report” o “Scheda di Riscontro” ed il “Facility Report” o “Documento Tecnico”.
- La Scheda di Prestito o Loan Form è un documento prodromico a tutto nel senso che, con la sua compilazione da parte del prestatore dell’opera, si da inizio ad un meccanismo ed iter che caratterizzerà l’attività del prestito nel suo complesso. In questa “Scheda” il collezionista, e comunque proprietario, fornisce i propri dati ed i dati identificativi dell’opera stessa, fornisce ogni indicazione legata all’imballaggio ed al trasporto nonché il testo della didascalia per identificarla nel corso della mostra. Altro elemento fondamentale è l’indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa destinata a coprire eventuali danni all’opera durante tutto il periodo del prestito. Anche sull’aspetto importantissimo dell’assicurazione dell’opera la scrivente si riserva una più approfondita e necessaria indagine ed analisi in una prossima rubrica del presente sito.
- L’altro importante documento è rappresentato dal Condition Report o Scheda di Riscontro, si tratta di un documento fondamentale redatto in due momenti distinti, ovvero, prima dell’imballaggio e del trasporto e successivamente all’arrivo, disimballaggio e posizionamento dell’opera nella sua destinazione espositiva e, così, a ritroso. In tale “Report” occorre infatti verificare che durante il viaggio (di andata e ritorno) l’opera non venga danneggiata e che al momento dell’arrivo si trovi esattamente nelle condizioni di partenza. La redazione del Condition Report comporta dunque un’analisi e delle conoscenze tecniche particolari per cui è importante, anche ai fini assicurativi, che venga redatto da persona più che qualificata come un restauratore di elevata professionalità.
- Inoltre il terzo importante documento è il Facility Report o Documento Tecnico si tratta di una scheda più tecnica in quanto destinata a riportare le caratteristiche proprie della sede espositiva con riguardo, in particolare, al progetto di allestimento della mostra ed agli spazi ad esso destinati, ai sistemi di termo regolazione ed illuminazione, ai sistemi di sorveglianza ed allarme, tutti elementi fondamentali anche per la compagnia assicurativa preposta alla redazione della relativa polizza volta alla copertura dei rischi danni all’opera prestata ma anche all’assicurazione redatta spesso dallo stesso soggetto ospitante e volta a coprire i rischi danni all’impianto di allestimento nel suo complesso.
Infine, a corredo di quanto sopra descritto, valga ancora precisare che per prestiti di opere molto importanti può essere disposta un scorta che accompagni il trasporto dell’opera stessa verso e dal luogo espositivo così come, per molte mostre temporanee organizzate in un contesto museale, venga incaricata la figura del Registrar con il compito di sovraintendere alla macchina organizzativa che concerne la movimentazione delle opere prestate in entrata ed in uscita.
Insomma, giustamente nulla può essere lasciato al caso per la tutela e la salvaguardia di un patrimonio unico ed insostituibile sia che esso appartenga ad enti pubblici che a soggetti privati.
L’Avvocato Stefania Sardano si occupa di diritto dell’arte ed ha una significativa esperienza nella ricerca delle opere d’arte trafugate. E’ possibile contattarla qui sotto: