La cessione all’asta di una grande opera, é punto di partenza per una riflessione sullo stato della normativa nazionale ed europea sul diritto d’autore e sui diritti dei beneficiari.
di Stefania Sardano – Avvocato, esperto in diritto dell’arte.
Tra gli innumerevoli capolavori che sono andati in asta il 2 marzo scorso da Sotheby’s Londra vi era anche, come già annunciato dalla stampa specializzata, un capolavoro di René Magritte.
Si tratta, in particolare, di una delle versioni del famoso dipinto “L’impero delle luci”, un soggetto forse tra i più amati dell’artista, in cui viene rappresentata una casa immersa nella campagna dove, sullo sfondo di un cielo azzurro e vaporoso di nubi, contrasta un paesaggio notturno nel quale risalta la luce accesa che traspare dalla finestra della casa rischiarata debolmente da un lampione anch’esso acceso.
La scelta dell’artista di utilizzare una sorta di ossimoro figurativo fa sì che questo dipinto sia oggi, a mio parere, più che mai attuale per il difficile momento storico che stiamo vivendo, tra pandemia e venti di guerra, laddove la rappresentazione di una naturale e imperitura luminosità del giorno viene contrapposta ad una sensazione di turbamento e malessere collegato all’oscurità del paesaggio sottostante.
Come già precisato, quest’opera costituisce solo una delle diverse versioni sul tema dell’”Impero delle luci” rappresentato da Magritte e che si sono succedute alla prima del 1949/1950 eseguita per Nelson Rockefeller, venduta poi in asta da Christie’s nel 2017 ed oggi esposta al MoMa di New York.
“L’empire des lumières ” nella versione della Collezione “Crowet”.
La versione invece andata all’asta il 2 marzo scorso proviene dalla Collezione della baronessa Anne Marie Gillion Crowet per la quale l’opera era stata eseguita dall’artista nel 1961. Come raccontato dalla stessa baronessa, quest’ultima aveva chiesto espressamente a Magritte una versione del dipinto e, se possibile, la più grande che si potesse realizzare. Così fu fatto posto che questa versione, c.d. “orizzontale”, misura cm.114 x cm.146 ed è più ampia rispetto alle altre esistenti.
La baronessa Anne Marie Gillion Crowet aveva conosciuto giovanissima Magritte poiché suo padre, Pierre Crowet, avvocato e ricco uomo d’affari, era stato grande estimatore e mecenate dell’artista. La stessa Anne Marie ebbe poi modo di posare più volte come modella per il pittore ispirando, tra l’altro, anche il famoso dipinto La Fate ignorante.
Il dipinto venduto all’asta dalla baronessa Anne Marie Gillion Crowet per 80 milioni di dollari, una cifra davvero importante per Magritte se si considera che la versione del MoMa è stata venduta nel 2017 per 20 milioni di dollari, si spera possa essere ammirato in qualche museo o collezione aperta al pubblico così come già avviene per quello conservato al MoMa, o al Museo Magritte di Bruxelles (e precedentemente esposto al Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique) o per la versione posseduta dalla Menil Collection di Houston od, ancora, per quella conservata presso la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.
Assistere all’importante vendita di questo meraviglioso dipinto ed, al contempo, osservare e rimirare il poster della versione del Museo Magritte di Bruxelles che la sottoscritta, molto più modestamente, possiede e che troneggia sulla parete di studio, ha ispirato alcune riflessioni sui diritti esistenti in capo a quest’opera.
Innanzitutto occorre preliminarmente rilevare che siamo di fronte ad un dipinto realizzato da un artista deceduto nel 1967 e che permangono dunque in capo all’autore i diritti sull’opera stessa.
Sappiamo, in generale, che l’autore di un’opera d’arte, ed in questo caso di un dipinto, vanta dei diritti sulla stessa nel senso che, per poterla utilizzare occorre ottenere il consenso dello stesso autore. Tale consenso si esprime essenzialmente con il pagamento di una somma di denaro da corrispondere di norma direttamente allo stesso autore od a soggetti intermediari.
Tutto ciò quando l’autore è in vita, ma così è anche dopo la sua morte.
L’acquisto di un’opera d’arte e i diritti d’autore sulla stessa. In cosa consistono questi ultimi. La normativa europea in materia.
Secondo la normativa europea in materia (le cui principali fonti sono la Convenzione di Berna, la direttiva n. 2001/29/CE, le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE, la direttiva n. 2019/790/UE nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea) i diritti di autore sono tutelati sino a 70 anni dopo la morte di quest’ultimo, così come dispone anche la nostra normativa italiana che, se vogliamo, è stata in un certo senso antesignana in questo allorché tra le prime a portare tale periodo di tempo da 50 ad appunto 70 anni.
Ma in cosa consiste, di fatto, il diritto di autore? Innanzitutto esso riconosce un diritto c.d. morale dell’autore e, cioè, il diritto di quest’ultimo ad essere riconosciuto appunto come autore dell’opera ed anche il diritto ad impedire che soggetti diversi se ne attribuiscano la paternità.
Ma il diritto di autore riconosce anche un importante diritto c.d. patrimoniale all’artista e tale diritto si esplica in molteplici diramazioni finalizzate a consentire, in maniera esclusiva all’autore stesso, l’utilizzazione economica della propria opera.
Essenzialmente si tratta del riconoscimento a favore dell’autore di tutti quei vantaggi economici che l’opera può consentire come, a mero titolo esemplificativo e, nella specie, per i dipinti i diritti di cessione, di riproduzione, di esposizione, di riproduzione fotografica, di utilizzazione, di sfruttamento di immagine nei contratti di merchandising ed altro.
In materia di diritto dell’arte e fiscalità, si veda anche:
“Una finestra sul diritto dell’arte. Il prestito di opera d’arte da collezione privata”.
“Fisco e opere d’arte: La tassazione del collezionista e del venditore occasionale”.
Alle luce di queste doverose premesse circa i diritti riconosciuti agli eredi sull’opera, viene naturale chiedersi, a questo punto, quali invece siano i diritti che realmente può vantare sull’opera stessa chi si è aggiudicato il dipinto di Magritte all’ultima asta di Sotheby’s. In particolare, quali prerogative e limiti comporta per l’acquirente l’incontestabile diritto di proprietà sul bene, ottenuto appunto con l’acquisto del dipinto?
Innanzitutto, come già osservato, dal decesso di Magritte, avvenuto nel 1967, ad oggi non sono trascorsi settant’anni e ciò comporta che i diritti di sfruttamento economico delle opere di questo artista vengano riconosciuti in capo agli eredi. Magritte non ebbe figli ma nipoti e pronipoti oggi titolari dei diritti sulle opere stesse del famoso zio.
E’ poi altrettanto vero che spesso gli eredi sono, a loro volta, rappresentati da fondazioni intitolate agli artisti così come avviene, in questo caso, dalla Fondazione René Magritte con sede a Bruxelles.
Lo scenario si fa poi più complesso allorché le opere dell’artista siano anche esposte in musei, come appunto per René Magritte.
Orbene, alla luce di queste considerazioni è evidente che l’acquisto di un’opera e, come nel caso oggi in esame, l’acquisto dell’”Impero delle luci” per l’importante cifra sopra richiamata, da parte dell’”ignoto” acquirente, che potrebbe essere una società, un museo, una fondazione o una persona fisica, non comporta il riconoscimento automatico in capo all’acquirente medesimo dei diritti di sfruttamento dell’opera stessa.
Prendiamo, ad esempio, il diritto di riprodurre posters con l’immagine del dipinto ed anche cartoline, gadget di vario genere o fotografie con finalità economica. Secondo la disciplina europea sul diritto di autore tale diritto viene riconosciuto esclusivamente agli eredi e, per il caso di Magritte, alla Fondazione Magritte che li riunisce, e non invece al proprietario del dipinto che si aggiudicato all’asta l’opera.
Può tuttavia essere riconosciuta da parte degli eredi stessi una licenza a favore di editori per la redazione di cataloghi di mostre e per la vendita di riproduzioni fotografiche, posters e gadget da parte di musei, così come viene espressamente stabilito dalla direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001.
Opere d’arte e digitalizzazione. “Sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale – La direttiva 2019/790/UE”.
Altro aspetto interessante e di estrema attualità è poi l’ipotesi, più che realistica, della digitalizzazione dell’opera e l’inserimento della stessa su siti internet. Anche in questo caso, così come viene riconosciuto dalla recente Direttiva n. 2019/790/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale la quale modifica le precedenti Direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE, per poter eseguire le riproduzioni su catalogo cartaceo così come per un catalogo digitalizzato occorre preventivamente certificare chi è il titolare dei diritti di autore e chiedere a costui/costoro la conseguente autorizzazione.
In particolare si richiama in questa sede quanto sancito dall’art. 17, comma1, della Direttiva 2019/790/UE sopra richiamata secondo cui “gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Direttiva n. 2001(29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali”.
Il prestito di opera d’arte a musei o a collezioni private, un diritto la cui attribuzione, in pratica, non é poi così scontata.
Un discorso a parte invece riguarda il diritto di poter prestare l’opera in contesti espositivi, un diritto che, salvo diversi accordi scritti, viene riconosciuto al proprietario dell’opera ancorché con alcune precisazioni e limitazioni.
Ed invero, in Italia, così come anche in molti Stati membri europei, il diritto di esposizione del dipinto normalmente viene riconosciuto al proprietario. In carenza tuttavia di una normativa chiara ed univoca sull’argomento, viene spesso suggerito di indicare nell’atto di compravendita se da parte dell’autore o degli eredi tale diritto di esposizione sia o meno riconosciuto espressamente all’acquirente. Viene fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’autore o degli eredi di impedire l’esposizione del dipinto ogni qual volta da parte di questi la si reputi lesiva dell’onore e del decoro sia dell’opera che dello stesso artista.
Come già ebbi modo di precisare in un mio precedente articolo apparso sul presente sito specializzato, l’esposizione di un dipinto spesso comporta un probabile accrescimento del valore economico dello stesso con un evidente interesse sia del proprietario che dell’autore.
Questo non è proprio il caso del Magritte in questione che, stante il prezzo di vendita, non ha certo bisogno di visibilità per aumentare il proprio valore economico. Ma è peraltro altrettanto vero che anche chi acquista un’opera così importante, sia esso una Fondazione, un museo o un privato, deve fare conto anche dei costi di salvaguardia, protezione, manutenzione ed eventuale restauro nel tempo dell’opera stessa cosicché forme espositive che mantengano l’attenzione, in questo caso sul dipinto, possono certamente influenzare ed accrescere il valore dello stesso.
L’Avvocato Stefania Sardano si occupa di diritto dell’arte ed ha una significativa esperienza nella ricerca delle opere d’arte trafugate. E’ possibile contattarla nella sezione qui sotto: