di Enrico Bartoccioni – Dottore Commercialista.
Con la legge di bilancio 2023 (197/2022), si introducono due nuove tipologie di affrancamento di utili, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’articolo 1 della legge 197 del 29 Dicembre 2022, affianca alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, due nuove tipologie di “affrancamento fiscale di maggiori valori”. La prima in materia di Fondi Comuni di Investimento, mentre la seconda riguarda le Polizze assicurative (c.112,113 e 114). Al contrario delle rivalutazioni (c.107,108 e 109), in questi ultimi due casi il pagamento dell’imposta sostitutiva avverrà sulle differenze di valore, fra l’acquisto e la cessione. Nel caso dei terreni e delle quote sociali, venivano invece presi in considerazione l’importo della partecipazione o del terreno rivalutati. Come per i precedenti affrancamenti, beneficiari della norma sono: a) le persone fisiche. b) le società semplici. c) gli enti non commerciali e d) i soggetti non residenti (salvo limitazioni previste dalla legge o convenzioni internazionali).
L’affrancamento del capital gain nei Fondi Comuni di Investimento (OICR).
Come sappiamo, la normativa fiscale, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva sul capital gain del 26%, per la gestione, cessione o rimborso delle quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio). La nuova legge finanziaria, (c.112), consente di affrancare i redditi di capitale e diversi anzidetti (di cui all’art.44 c.1 lett. g e 67 c.1 lett. 3 ter del TUIR), mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 14%. L’imposta si calcola sulla differenza fra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo di acquisto o di sottoscrizione.
L’ affrancamento del capital gain in pratica. L’opzione é resa all’intermediario che intrattiene il rapporto di amministrazione, gestione o custodia del portafogli, mediante apposita comunicazione da effettuarsi entro il 30 giugno 2023. L’imposta sostitutiva é versata entro il 16 settembre 2023 dagli intermediari, i quali riceveranno i fondi necessari dallo stesso contribuente. Per contro, nel caso in cui l’investitore non abbia un rapporto di custodia, amministrazione, gestione del portafogli o similare, questi dovrà esercitare l’opzione nel Modello Unico 2023 (relativo all’anno 2022). A questo spetterà anche l’onere di versare l’imposta sostitutiva entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi, dovuti in base alla dichiarazione.
In materia di strumenti giuridici per la gestione degli investimenti, vedi:
“Società di capitali per detenere il risparmio, un oggetto da maneggiare con cura.”
L’affrancamento del capital gain nelle Polizze Assicurative.
Stesso principio si applica ai contratti di assicurazione relativi ai rami I e V dell’art.2 c.1 D.Lgs 209/2005. Per intenderci alle assicurazioni sulla vita e ai contratti di capitalizzazione. I redditi da questi prodotti, ai sensi dell’art.44 c.1 lett.g quater dei TUIR, possono venir assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 14% invece che a quella consueta del 26%. Detta imposta viene calcolata su di un imponibile dato dalla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2023, dalla compagnia assicuratrice, sempre su richiesta del contraente e con somme da questo fornite. L’imposta non é compensabile con il credito frutto delle ritenute dello 0,20% applicate sulle riserve matematiche dalle compagnie assicurative (ex. art.1 c.2 del D.L. 209 del 24 settembre 2002). Inoltre é bene sottolineare che, al fine di impedire una “corsa al riscatto delle polizze”, la norma (c.114 dell’art.1 della Legge 197/2022), impedisce l’operazione prima del 1° gennaio 2025. E’escluso l’affrancamento per quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024.
In materia di affrancamento fiscale delle plusvalenze, vedi anche:
“Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023, ora anche per le società quotate.”
Alcune considerazioni sulla convenienza ad effettuare l’affrancamento del capital gain.
Quanto conviene l’affrancamento del capital gain in pratica? Per le polizze vita ramo I, il vantaggio rappresentato dell’affrancamento, può essere meno significativo, dal momento che i gestori di questi prodotti investono maggiormente in titoli di stato, o titoli equivalenti soggetti ad un imposta del 12,50% e la tassazione media dei rendimenti si aggira sul 15%. Diverso é il caso dell’affrancamento dei fondi comuni (OICR) tassati al 26%, dove l’aliquota media é più alta. E’indubbio però, che ad essere favoriti saranno i grandi patrimoni.
Molto dipenderà dall’andamento del mercato. In caso di un trend positivo dei rendimenti a distanza di anni, l’aver corrisposto ora l’imposta sostitutiva al 14%, consentirà all’investitore un sicuro risparmio di imposta. Diversamente, in caso di andamento avverso, questi avrà concretizzato una perdita, poiché le imposte anticipate non potranno essere recuperate e l’affrancamento del capital gain sarà risultato non conveniente. E’ bene ricordare che, l’imposta sostitutiva verrà pagata sulle plusvalenze conseguite al 31 dicembre 2022. Da ciò ne consegue che, sull’ eventuale differenza positiva ulteriore, eventualmente conseguita fino al momento della vendita effettiva, dovrà essere corrisposta la ritenuta del 26%.
Forniamo consulenza su queste ed altre problematiche, anche in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Prestiamo consulenza giuridica, fiscale e finanziaria. Aggiorniamo il cliente, sulle opportunità offerte dai più moderni strumenti di investimento sul mercato.
Per maggiori informazioni vai alla sezione: “Consulenza tributaria.”