Le polizze Unit Linked. Cosa sono e la loro tassazione in Italia. La polizza Unit Linked estera e la tassazione verso il beneficiario residente nel nostro paese.
Al fine di inquadrare più compiutamente il problema della tassazione delle polizze Unit Linked estere, facciamo un succinto riassunto di quello che sono le polizze Unit Linked nazionali di tipo “misto” e la loro tassazione verso i beneficiari residenti.
Le polizze Unit Linked (ramo III) sono polizze a natura mista (finanziaria e assicurativa sulla vita), collegate a fondi di investimento o ad altri valori. Se collegate ad indici di mercato, vengono denominate polizze Index-Linked. Il premio che si versa, viene impiegato in attività speculative, il cui rendimento rimane investito fino a scadenza della polizza. La presenza di una congrua copertura per rischio demografico (es. morte) a carico dell’assicuratore, legata ad un accadimento della vita umana, consente loro di qualificarsi come polizze vita. Questo anche se la componente finanziaria é prevalente (Cass. 6319/2019) .
I fondi di investimento in cui vengono investiti i premi, possono essere sia interni alla compagnia assicurativa, che esterni ad essa. Le polizze Unit Linked, non danno una garanzia sulla restituzione del capitale investito, il cui ammontare dipende dai risultati degli strumenti finanziari a cui sono legate. E’ pur vero che, in sede di stipula, il contraente può scegliere il suo grado di rischio, convergendo i suoi risparmi verso fondi meno rischiosi. E’possibile, successivamente, anche effettuare switch, e trasferire gli investimenti da un fondo ad un’altro.
I vantaggi delle polizze Unit Linked sono ben noti. a) A scadenza, le somme possono essere erogate a favore di qualunque beneficiario abbia indicato il sottoscrittore. b) Non sono soggette ad imposta di successione, non rientrando nell’attivo ereditario. c) Per la loro natura assicurativa, sono impignorabili ed insequestrabili. Tuttavia sono fatte salve le azioni a tutela dei creditori o degli eredi, rispetto ai premi pagati. Questo nel caso in cui fossero state stipulate in loro danno (Art.1923 C.C.).
Polizze Unite Linked italiane, tassazione verso beneficiari residenti.
In linea generale. Per quanto riguarda la tassazione delle polizze Unit Linked italiane, esse rientrano tra i “redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita e di capitalizazzione”, così come descritto all’art.44 del TUIR. Sono quindi redditi di capitale sui quali verrà applicata un’imposta sostitutiva ai sensi dell’art.26 ter del DPR 600 del 1973. La base imponibile, sarà individuata ai sensi dell’art.45 c.4 del TUIR, per il quale “I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.
Tassazione in caso morte. In questo caso, essendo polizze di tipo “misto” i beneficiari delle Unit Linked saranno assoggettati a due tipi di tassazione in capo agli eredi: a) I capitali percepiti a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sulle persone fisiche ( Art.34 c.5 D.P.R. 601/1973). b) I capitali non ricompresi nel rischio demografico, sono invece sottoposti a tassazione.
La Circolare 8/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, specifica che l’ammontare imponibile si ottiene dalla differenza fra “il valore di riscatto” previsto dalle condizioni contrattuali e il “totale dei premi corrisposti al netto di quelli per il rischio morte”. Qualora quanto effettivamente percepito dai beneficiari sia inferiore al valore di riscatto, la base imponibile si ottiene dalla differenza fra il liquidato rischio morte e i premi pagati inerenti la componente finanziaria. In assenza di un valore di riscatto si assume come sostituto l’importo della riserva matematica alla data del decesso.
Le aliquote applicate variano. L’imposta sostitutiva é variata negli anni, pertanto sarà: del 12,50% per quanto maturato fino al 31 Dicembre 2011, del 20% per il periodo dal 1 Gennaio 2012 al 30 Giugno 2014 e del 26% dal 1 Luglio 2014 in poi. Qualora i rendimenti di queste polizze siano legati a titoli di stato, la tassazione sarà sempre del 12,50%.
L’imposta di bollo. E’ calcolata al 31 Dicembre di ogni anno, in misura proporzionale al valore dell’investimento a quella data: verrà quindi applicato lo 0,10% per il valore maturato al 31 Dicembre 2011, lo 0,15% per il valore maturato al 31 Dicembre 2013 e lo 0,20% a partire dal 31 Dicembre 2014. L’importo minimo é di € 34,00.
Pagamento delle imposte. Le imposte vengono calcolate periodicamente con aliquote differenti. Il pagamento effettivo, avverrà solo al momento dell’erogazione, anche parziale, del capitale.
L’affrancamento delle plusvalenze. La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per i titolari di polizze vita (Ramo I e Ramo V), di affrancare l’eventuale plusvalenza con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% , aderendo entro il 30/06/2023. Da questa iniziativa sono purtroppo escluse proprio le polizze Unit Linked.
Polizze Unit Linked estere, tassazione verso i beneficiari residenti.
Qualora ci si trovi di fronte ad una polizza unit linked estera, le cose sono un pò differenti. Se riscossa direttamente e senza la presenza di un’intermediario residente che funga da sostituto di imposta, il beneficiario, dovrà provvedere lui stesso alla tassazione. Norme di riferimento sono in via generale lo stesso articolo 3 del DPR 917/86, per quanto riguarda l’assoggettabilità a tassazione in Italia. Il terzo comma dell’art.26 ter del DPR 600/73 prevede l’applicabilità dell’imposta sostitutiva.
Quanto erogato dall’assicurazione straniera, dovrà essere riportato all’interno del modello Unico, e compilato il quadro RM sezione V “Redditi di capitale soggetti ad imposta sotitutiva”. L’aliquota per la tassazione delle polizze unit linked estere sarà del 26% (oppure del 20 o del 12,50% a seconda del periodo di competenza). E’chiaro che, in questo caso non si potrà detrarre da quest’ultima, quanto già sostenuto all’estero in materia di tassazione. (Art.18 DPR 917/87).
Il contribuente, avrà comunque la possibilità di scegliere se applicare la tassazione separata come sopra o assoggettare quanto ricevuto ad Irpef utilizzando il Quadro RN del Modello Unico. Sebbene le aliquote potranno essere maggiori, in quest’ultimo caso si potranno detrarre le imposte patrimoniali pagate all’estero a titolo definitivo. (Art.165 DPR 917/87). Sarà quindi indispensabile un’analisi preventiva al fine di valutarne la convenienza.
Polizze Unit Linked estere, tassazione ai fini IVAFE e compilazione del quadro RW.
Sottoscrivere una polizza unit linked presso una compagnia estera, senza intermediario residente in Italia, comporta anche l’obbligo per il sottoscrittore, di compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale ed il calcolo dell’IVAFE, imposta istituita con DL 6 Dicembre 2011 n.201. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28/E del 2012, l’imposta si applica anche alle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.
L’IVAFE quindi, con la sua aliquota del 0,2%, sostituisce l’imposta di bollo che si applica in Italia, sui prodotti finanziari (incluse le assicurazioni). Ricordiamo invece che, per quanto riguarda i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’IVAFE si applicherà nella misura fissa di € 34,20 .
Pesanti sanzioni, dal 3 al 15% dei valori non dichiarati, sono previste in caso di mancata compilazione del quadro RW. Sono sanabili mediante ravvedimento operoso, effettuabile ricorrendo determinate circostanze. Nel caso di polizze stipulate con compagnie aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata, le sanzioni sono aumentate e vanno dal 6 al 30%.
Se hai sottoscritto una polizza estera, senza intermediario residente e non hai mai compilato il quadro RW del Modello Unico:
Per maggiori informazioni vedi anche: “Il ravvedimento del Quadro RW.”
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Per una panoramica completa sull’argomento vai alla sezione Consulenza Tibutaria.”
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