Qualora si scelga di utilizzare una polizza vita nella pianificazione della successione, possono risultare utili alcune considerazioni.
Le POLIZZE ASSICURATIVE, rappresentano un efficace strumento per pianificare la successione. Sono redatte in alternativa o ad integrazione del testamento, in concomitanza oppure successivamente alla sua stesura. Possono favorire soggetti specifici, pur nel rispetto della quota legittima spettante agli altri eredi.
LE POLIZZE VITA, con alto contenuto previdenziale, svolgono una duplice funzione: quella di assicurare l’erede e di garantirgli un sostentamento nella difficilissima congiuntura attuale, nonché quella di garantire il beneficiario da improvvise imposte di successione non pianificate.
LA NON TASSABILITA’ dell’erogazione dei premi agli eredi in caso di morte del de cuius é sancita dall’Art.34 del D.P.R.601/73.“I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (per la sola parte di copertura del rischio demografico) sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi [4] “. Fa eccezione l’imposta di bollo del 2 per mille applicata dal 1 gennaio 2018 sulle comunicazioni inviate dalle compagnie ai clienti che hanno una polizza vita nel ramo 1.
NESSUN’IMPOSTA DI SUCCESSIONE. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. C), D.Lgs. n. 346/1990, le indennità spettanti agli eredi non concorrono a formare l’attivo ereditario.
L’INSEQUESTRABILITA’ L’ IMPIGNORABILITA’ caratterizzano le polizze, ai sensi dell’art.1923 del Codice Civile, se non stipulate in danno ai creditori, i quali devono provare la lesione dei loro diritti. L’erede può accettarle anche nel caso di massa ereditaria passiva.
IL RISCATTO ANTICIPATO è un altro elemento importantedel rapporto assicurativo. E’ possibile in ogni momento ottenere rimborsi parziali o totali senza che si venga sottoposti a particolari penalizzazioni.
LA RISERVATEZZA è peculiare caratteristica, dal momento che, se non vi è lesione dei diritti dei legittimari, le compagnie sono tenute a non divulgare ai terzi i nomi dei beneficiari dei premi
LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO può essere fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento.Art.1920 C.C.
Forniamo assistenza per la stipulazione dei contratti con le maggiori compagnie nazionali ed internazionali, consigliando il cliente nella scelta del prodotto più confacente al suo portafoglio e alle sue necessità
IL RISCATTO ANTICIPATO è un altro elemento importantedel rapporto assicurativo. E’ possibile in ogni momento ottenere rimborsi parziali o totali senza che si venga sottoposti a particolari penalizzazioni.
LA RISERVATEZZA è peculiare caratteristica, dal momento che, se non vi è lesione dei diritti dei legittimari, le compagnie sono tenute a non divulgare ai terzi i nomi dei beneficiari dei premi
LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO può essere fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento.Art.1920 C.C.
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