In Europa un sempre maggiore numero di cittadini comunitari vanno a vivere al di fuori del loro paese, pur mantenendo rapporti economici e proprietà in quello di origine.
Con l’adozione del Regolamento U.E. 650/2012, recepito in Italia dalla Legge 161/2014, gli stati dell’Unione Europea ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, si sono dotati di una normativa comune, al fine di regolare in modo rapido ed efficiente le successioni transfrontaliere e nei confronti di stati terzi all’Unione.
Scopo del regolamento è quello di consentire al disponente che risiede nella U.E., di pianificare in anticipo la propria successione, garantendo certezza e uniformità nell’applicazione del diritto, al fine di redimere i conflitti, favorire la libera circolazione delle persone ed ottenere una pianificazione successoria.
Mentre in precedenza la legge regolatrice della successione era quella del paese in cui il testatore aveva la cittadinanza, oggi é consentito scegliere tra la prima e quella dello stato in cui si risiede abitualmente. Questo mediante una espressa disposizione a causa di morte.
Sebbene non riguardi le materie amministrative, fiscali e doganali, il Certificato Successorio Europeo, consente di pianificare la successione dal punto di vista civilistico, dei diritti e dei rapporti tra gli eredi e conoscere in anticipo il regime giuridico che li disciplinerà al momento della morte del De Cuius.
Le conseguenze sono facilmente immaginabili, viste le differenze anche notevoli in materia di successioni tra i vari ordinamenti, le diverse quote di legittima spettanti ai familiari, la possibile ammissibilità di testamenti congiuntivi, reciproci o di patti successori.
Con l’emissione del certificato, l’erede é esonerato dal presentare altri documenti, quali a) il certificato di morte, b) lo stato di famiglia, c) timbri apostille a corredo del documento. Inoltre il certificato verrà compilato seguendo un modulo standard approvato dall’Unione Europea, disponibile in 23 lingue. La sua validità é di 6 mesi.
A chi spetta di emettere il Certificato Successorio Europeo. La sua natura giuridica e le imposte sull’atto.
Come sappiamo, l’articolo 32 della legge 161/2014, di recepimento dell’art.62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012, prevede che il certificato successorio europeo, sia rilasciato da un notaio, il quale ha il compito, tra l’altro, di effettuare tutti gli accertamenti in merito a colui che lo richiede.
L’ Agenzia delle Entrate, nella sua risposta ad interpello n.563 del 27 Novembre 2020, richiamandosi alla normativa in vigore, specifica che il certificato successorio europeo, presenta, tra l’altro, le seguenti caratteristiche:
a) “E’ rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro…. ” b) “L’uso del certificato non è obbligatorio……” c) “produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento…..” d) Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro….
Inoltre, l’art. 3 del regolamento (UE) n. 650/2012, definisce «atto pubblico»: “qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità : i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine”.
Pertanto, anche in virtù del combinato disposto degli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile, il certificato successorio europeo ha le connotazioni di un atto pubblico. In materia di imposte: ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, Parte I allegata al TUIR, questo sconterà l’imposta di registro in misura fissa per € 200.
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