Le ultime novità in materia di imposta di successione e donazione. Il Decreto Legislativo del 2024 ha delle importanti conseguenze fiscali che è bene conoscere.
di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista.
Il recente Decreto Legislativo n.139 del 18 Settembre 2024, razionalizza l’applicazione delle imposte indirette diverse dall’IVA, quali ad esempio l’Imposta di Registro, l’Imposta sulle Successioni e Donazioni, l’Imposta di Bollo e altre. La norma entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025.
Novità in materia di Trust e altri vincoli di destinazione.
Il decreto formalizza che, “l’Imposta sulle Successioni e Donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione” (art.1 c.1 lett.b).
In merito a questi ultimi, se il disponente é residente in Italia, l’imposta di successione e donazione é dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Se il disponente non é residente in Italia, l’imposta é dovuta solo sui beni e i diritti esistenti nel territorio dello stato, trasferiti ai beneficiari (Art.1 c.1.lett.c)
L’importante novità in materia di imposta di successione e donazione, introdotta dal Decreto Legislativo n.139/2024 é il ritorno al passato per la tassazione dei Trust e degli altri vincoli di destinazione. Al contrario di quanto aveva disposto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34E del 2022, che aveva imposto la tassazione al momento dell’assegnazione dei beni ai beneficiari. Con l’introduzione dell’art.4-bis, il legislatore espressamente specifica che:
1. Il Trust e gli altri vincoli di destinazione sono assoggettai all’imposta di successione e donazione. 2. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari. 3. Tuttavia, é possibile optare per pagare le imposte al momento del conferimento dei beni e dei diritti o al momento dell’apertura della successione (Art.4-bis c.3).
Come ribadito al comma 4 lett.h, dello stesso art.1, sul valore complesivo netto dei beni e dei diritti devoluti si applica: a) Il 4% sull’eccedenza della franchigia da € 1.000.000,00 (per ciascun beneficiario) verso il coniuge e i parenti in linea retta. b) Il 6% sull’eccedenza da € 100.000,00 (per ciascun beneficiario) verso i fratelli e le sorelle. c) Il 6% verso gli altri parenti fino al 4°grado e agli affini in linea retta, nonché agli affini in linea collaterale fino al terzo grado. d) L’8% nei confronti di tutti gli altri. e) Nel caso in cui il beneficiario sia un disabile riconosciuto (art.3 c.3 l 104/1992), l’imposta di successione si applica solo sul valore che supera il 1.500.000 euro.
La norma assume grande importanza per fare chiarezza in merito ad una situazione complicata, dal momento che la base imponibile, le franchigie e le aliquote, possono essere determinate, sulla base del nuovo decreto (DLgs 139/2024), al momento del conferimento o dell’apertura della successione. Ciò significa che una volta pagate le imposte, qualora queste dovessero aumentare di aliquota, i beneficiari non dovranno corrispondere nient’altro allo Stato al momento dell’assegnazione dei beni.
Inoltre, sempre in questo caso, anche i successivi trasferimenti verso beneficiari appartenenti alla medesima categoria di coloro per cui é stata corrisposta l’imposta in anticipo, ne saranno esentati. Il 4°comma dello stesso articolo, specifica che queste disposizioni si applicheranno anche ai trust già costituiti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Il favore del DLgs 139/2024, in materia di chiarezza e pianificazione patrimoniale é evidente.
Novità in merito alla liquidazione e al pagamento delle imposte di successione e donazione.
In precedenza, le imposte imposte di bollo, ipoterarie e catastali erano calcolate al momento della compilazione della dichiarazione di successione telematica e venivano addebitate in un conto corrente aperto, presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate. L’imposta di successione, nel caso fosse dovuta, era invece calcolata dalla stessa Agenzia delle Entrate. Questa emetteva entro 60 giorni un avviso di liquidazione, con l’indicazione dell’ammontare dell’imposta da pagare.
L’articolo 1 c.2 lett.v) del D.Lgs 139/2024, cambia questa procedura, consentendo al dichiarante di calcolare lui stesso l’imposta. Questa é l’altra significativa novità in materia di imposta di successione e donazione. L’ammontare del dovuto, dovrà essere versato entro 90 gioni mediante il modello F24. Agli uffici Finanziari, resterà il controllo dell’autoliquidazione, dei pagamenti e della loro corrispondenza con quanto dichiarato.
Pagamenti. Il contribuente può decidere di pagare interamente il dovuto oppure versare il 20% e successivamente il rimanente in 8 rate trimestrali. Deve darne comunicazione nella dichiarazione di successione. Nel caso in cui l’imposta da versare superi i 20.000 euro, le rate possono arrivare a 12. Nessuna dilazione é ammessa per importi sotto i 1.000 euro.
Errori dichiarativi. Nel caso fosse dovuta una maggiore imposta, l’Agenzia delle Entrate, notificherà avviso di liquidazione entro il termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione. Il contribuente, dovrà versare il dovuto entro 60 giorni dalla notifica, insieme agli interessi e le sanzioni. Se il pagamento é effettuato entro detto termine, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.
Se desideri ulteriori approfondimenti leggi: “La tassazione dei trus non residenti”
Trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie ai familiari.
Il Decreto Legislativo 139/2024, riordina anche queste tipologie di successioni all’interno delle imprese di famiglia. I trasferimenti affettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, sono esenti dall’imposta. Nel caso si trasferiscano quote sociali o azioni, l’esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali viene acquisito il controllo della società o integrato un controllo preesistente.
Adempimenti dei beneficiari. L’agevolazione si consegue se questi: 1) proseguano l’attività per un periodo non inferiore ai 5 anni, nel caso di aziende o rami di queste. 2) detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore ai 5 anni dal trasferimento, per i possessori di altre quote sociali. I beneficiari, dovranno presentare un’apposita dichiarazione di impegno, al momento dell’atto di donazione, del patto di famiglia o della presentazione della dichiarazione di successione.
L’agevolazione si applica anche ai trasferimenti di azioni, e di quote sociali di società residenti nell’Unione Europea. Si estende altresì allo Spazio Economico Europeo o in paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Questo alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti (Art.1 c.1 lett.d).
I nostri professionisti forniscono assistenza completa in materia di successione, sia sotto il profilo fiscale che legale. Ci avvaliamo di avvocati e commercialisti esperti nella materia dei trust e nelle altre forme di segregazione e trasmissione del patrimonio.