Nella società attuale, caratterizzata da continui spostamenti di persone durante e dopo la loro vita lavorativa, la tassazione delle pensioni estere assume notevole importanza, nella concorrenza fiscale tra gli stati europei ed extraeuropei.
Premettiamo che, secondo il diritto tributario italiano, le persone fisiche residenti nel nostro paese, vengono tassate prendendo come base imponibile tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili (base imponibile mondiale), mentre quelle non residenti, pagheranno le imposte solo sui redditi prodotti in Italia (Art.3 c.1 D.Lgs 917/86). Pertanto, in linea generale, anche la pensione di un residente erogatagli dall’estero, dovrà essere assoggettata alle nostre imposte.
Ai redditi prodotti in Italia vengono inoltre assimilate le pensioni e i trattamenti di fine rapporto, erogati ai non residenti, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti (art. 23 c.2 del TUIR). Dal combinato disposto degli articoli 3 e 23, si evince che, a prescindere da dove vada a risiedere il pensionato italiano, la tassazione del suo reddito di pensione (erogato da un ente presente nel nostro territorio) debba teoricamente avvenire comunque in Italia.
Ciò significa che le pensioni, in caso di residenza del percipiante in uno stato diverso da quello erogante, verrebbero tassate due volte: nel paese dove ha sede l’istituto pagante ed in quello di destinazione. Fatta salva, per il beneficiario, la possibilità di scomputare, le imposte già sostenute all’estero.
A questa regola generale, le convenzioni fra gli stati sovente derogano, facendo si che le pensioni, vengano erogate “al lordo” delle imposte, qualora il percipiente decida di trasferirsi in un paese straniero. Sarà il nuovo stato ospitante a sottoporle a tassazione secondo le aliquote di imposta locali. E’ degli ultimi anni, la tendenza di vari paesi a detassarle parzialmente o totalmente, per un periodo più o meno lungo, al fine di incentivare i trasferimenti di nuovi residenti con capacità di spesa, che contribuiscano alla crescita locale, creando una vera e propria competizione internazionale.
La tassazione delle pensioni a livello internazionale secondo i modelli convenzionali standard OCSE.
Come conseguenza di quanto premesso, secondo l’art. 18 della disciplina convenzionale OCSE, le pensioni e gli emolumenti assimilabili, corrisposti ad un residente di uno stato contraente che si riferiscono ad un passato rapporto di lavoro, sono imponibili solo in tale stato. Pertanto quanto percepito verrà tassato esclusivamente nel paese in cui il pensionato risiede, a prescindere da dove provenga il vitalizio. A questa deroga non si adeguano le pensioni pubbliche, che restano tassate alla fonte dallo stato straniero che le eroga (art.19 c.2 Modello standard OCSE).
Da tenere presente che, l’art.18 del Modello standard OCSE, si applica ai pensionati ex dipendenti privati (in Italia quelli assistiti dall’l’INPS). Le pensioni erogate da altri enti (es. casse private) e che non derivino dal settore pubblico, verranno regolate in via residuale dall’articlo 21 dello stesso Modello convenzionale, il quale prevede anch’esso la tassazione soltanto nel paese di residenza del pensionato. Questo in linea generale. Le singole convenzioni tra stati, sovente integrano e modificano tali disposizioni.
Alcune deroghe ai modelli standard OCSE apportate dalle singole convenzioni fra gli stati, in merito alla tassazione delle pensioni estere.
A titolo di esempio, riportiamo alcune convenzioni in deroga.
Italia – Francia. Ai sensi della convenzione tra il nostro paese e quello transalpino, le pensioni private mantengono la tassazione convenzionale OCSE nel paese di residenza del percipiente (art.18 Conv. del 07/01/1992 n. 20), mentre quelle pubbliche vengono anch’esse tassate dal paese ove il pensionato risiede se questi ne ha anche la nazionalità, senza avere quella del paese erogante (art.19 c.2 Conv. del 07/01/1992 n. 20); Fanno ulteriore eccezione le pensioni pagate in base alla legislazione sulla sicurezza sociale, che sono tassate in entrambi i paesi (art.18 c.2 Conv. del 07/01/1992 n. 20).
Italia – Norvegia. Ai sensi della convenzione tra il nostro paese e quello scandinavo, le pensioni private mantengono la tassazione convenzionale OCSE nel paese di residenza del percipiente (art.18 Conv. del 02/03/1987 n. 108), mentre quelle pubbliche vengono generalmente tassate alla fonte esclusivamente dal paese erogante. Solo se il pensionato residente nell’altro stato ne abbia anche la nazionalità, allora la pensione sarà tassata soltanto in quest’ultimo paese (art.19 c.2 Conv. del 02/03/1987 n. 108);
Vedi anche: “La tassazione dei dipendenti residenti in Italia, che lavorano all’estero.”
Per ulteriori approfondimenti in materia vai alla sezione: “Redditi esteri e residenza.”
Italia – Marocco. Ai sensi della convenzione tra il nostro paese e il regno del Marocco, le pensioni private mantengono la tassazione convenzionale OCSE nel paese di residenza del percipiente (art.18 Conv. del 05/08/1981 n. 504), mentre quelle pubbliche subiscono la doppia tassazione nel paese erogante e in quello ove il pensionato risiede. Qualora il pensionato possegga solo la nazionalità dello stato erogante, e non anche quella del paese di residenza, allora non subirà la tassazione anche in quest’ultimo. (art.19 c.2 Conv. del 05/08/1981 n. 504);
Italia – Paesi Bassi. Questa convenzione differisce perfino in tema di pensionati dipendenti privati. Essa ammette, in caso di pensioni ed altre remunerazioni analoghe non aventi carattere periodico, la tassazione anche da parte dello stato erogante, qualora il percipiente residente nell’altro stato, non abbia anche la cittadinanza di quest’ultimo ma solo quella del primo (art.18 c.2 Conv. del 26/07/1993 n. 305). Ad esempio, il pensionato olandese residente in Italia, senza esserne cittadino, si vedrà la pensione tassata due volte. Starà a lui, successivamente, scomputare le imposte già sostenute in Olanda. Per ciò che concerne le pensioni pubbliche, si ammette la tassazione da parte dello stato erogante, a meno che il percipiente residente nell’altro stato abbia la nazionalità di questo senza avere quella dello stato erogante. (art.19 c.2 Conv. del 26/07/1993 n. 305);
Il nuovo regime fiscale sui pensionati stranieri che vengono a risiedere in Italia. Tassazione delle pensioni estere al 7%.
E’stato introdotto dalla legge di bilancio del 2019 (L.145/2018) e recepito dall’art.24 ter del TUIR, con il proposito di “favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti“. Successivamente, questo regime agevolato, per la tassazione delle pensioni estere, é stato ampliato dal D.L. 4/2022 (decreto Sostegni ter) alle zone colpite dal terremoto dell’ Aquila il 6 Aprile 2009 e a quelle interessate dai successivi eventi sismici del 2016 nelle Marche e nell’Umbria.
Ne sono interessati coloro che godono di pensioni estere, ai sensi dell’art.49 c.2 lett.a. del TUIR. Questo trattamento fiscale attrae anche gli altri redditi prodotti al di fuori dell’Italia, dei quali il pensionato é titolare. Sono esclusi quelli conseguiti nel nostro paese, che saranno assoggettati alla tassazione ordinaria. Sui redditi dei neo residenti, verrà applicata un’imposta sostitutiva del 7% per 10 anni. Ulteriori facilitazioni, prevedono l’esonero del contribuente dalla compilazione del quadro Rw, nel Modello Unico, ai fini del monimtoraggio fiscale e l’esenzione dal pagare l’IVIE sugli immobili e l’IVAFE sulle attività finanziarie, detenute all’estero.
I pensionati neo residenti, provenienti da paesi con i quali l’Italia ha un rapporto di cooperazione amministrativa, devono iscriversi all’anagrafe della popolazione residente e non devono esservi stati presenti, nei 5 periodi di imposta precedenti. E’ bene tenere a mente che, da questa flat tax non possono essere detratte le imposte pagate all’estero, pertanto sarà molto utile un esame pereventivo delle convenzioni tra i vari stati, dal momento che, come abbiamo visto, la tassazione delle pensioni non sempre avviene nello stesso modo ma, al contrario cambia, viste le frequenti deroghe apportate ai modelli standard.
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