Milano – p.zza Cordusio
La bozza della legge DDl 926A intitolata: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024”, ripropone la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.
Norma di riferimento é la progenitrice Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), artt. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola);
I. Le rivalutazioni dei terreni edificabili o con destinazione agricola; Questa agevolazione, interessa tutti coloro che operano al di fuori del regime di impresa, arte o professione, e risultano possessori alla data del 1° Gennaio 2024 di terreni edificabili o con destinazione agricola. Pertanto possono rivalutare i terreni: a) Le persone fisiche non in qualità di imprenditori; b) Gli enti non commerciali; c) Le società semplici; d) coloro che non risiedono in Italia e sono privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
II. Le rivalutazioni delle partecipazioni di società non quotate; Anche in questo caso, si ripete quanto previsto per le rivalutazioni dei terreni. Sono ammessi tutti coloro che al 1° gennaio 2024 possiedono partecipazioni in società non quotate. Nello specifico: a) le persone fisiche, non in qualità di imprenditori. b) le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. n. 917/1986. c) gli enti non commerciali. d) i soggetti non residenti. Questi ultimi, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
III. Le rivalutazioni delle partecipazioni di società quotate. Già introdotta nel 2023, é la rideterminazione dei valori di acquisto anche per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Saranno così ricalcolate ai fini fiscali le plusvalenze e le minusvalenze di natura finanziaria, relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati di cui all’art.67 Comma 1 lett.c e c bis, posseduti alla data del 1 gennaio 2024. La rivalutazione permetterà di rideterminare il valore normale al mese di dicembre 2023, al posto di quello di acquisto. Anche ai fini della rivalutazione delle partecipazioni in società quotate, é necessaria la perizia di stima. Essa dovrà essere redatta, con le stesse modalità di quella utilizzata per i terreni e le partecipazioni.
Per chi detenesse partecipazioni tramite società estere, anche in paradisi fiscali segnaliamo l’articolo:
“La rivalutazione delle partecipazioni. Opportunità per alcune società non residenti”
In materia di tassazione delle plusvalenze da cessioni di immobili, novità della finanziaria 2024:
“Le plusvalenze da cessione su immobili, oggetto di interventi con superbonus”
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Gli adempimenti e la procedura da seguire:
I. La perizia di stima. Ai fini dell’ammissibilità della rivalutazione, é necessaria una perizia. Introdotta dai citati artt. 5 e 7 della Legge 448/2001 , 1) In caso di rivalutazione di terreni, richiederà l’intervento di un iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. 2) Nel caso di rivalutazione di una quota sociale, la perizia sarà invece di competenza di un Revisore dei Conti , di un Dottore Commercialista o di un iscritto all’Albo degli Esperti Contabili. La perizia, a cui si applica l’art.64 del Codice di Procedura Civile, ai fini delle responsabilità per chi la redige, deve essere giurata entro il 30 Giugno 2024 presso un notaio, un giudice di pace o la Cancelleria di un Tribunale.
Per molti anni, tema controverso é stato se fosse efficace una perizia giurata in data posteriore alla compravendita. Con Risoluzione n.53/E del 27 Maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo le numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia, ha ammesso l’efficacia ai fini fiscali della perizia di stima, anche se questa venga giurata successivamente al rogito, ma sempre entro i termini di legge. La perzia di stima é deducibile dal reddito dell’ impresa nell’anno in cui viene redatta e nei quattro successivi.
II. Il pagamento dell’imposta sostitutiva. La procedura di affrancamento, si completa con il pagamento dell’imposta sostitutiva che, per l’anno 2024 viene calcolata nel 16% del nuovo valore rivalutato. Questo, sia per i terreni che per le quote sociali. E’bene tenere a mente che essa si applica sull’intero nuovo valore e non sulla differenza fra il costo originario e l’importo ottenuto con la nuova stima. L’imposta, da versare tramite F24 entro il 30 Giugno 2024, può essere suddivisa in tre rate di pari importo. La prima da versarsi entro la scadenza citata e le altre, nei due anni successivi. Per le rate successive, la nuova norma prevede un interesse del 3%. In caso di mancato versamento, il ravvedimento operoso é ammesso esclusivamente per la seconda e la terza rata. Non potrà essere utilizzato per la prima, che va versata entro i termini, pena inefficacia dell’affrancamento.
Su queste ed altre problematiche, in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, i nostri professionisti forniscono assistenza completa, sia sotto il profilo fiscale che per quanto riguarda le perizie tecniche di stima degli immobili e degli altri beni aziendali.