A seguito di interventi di ristrutturazione o manutenzione, può sorgere l’obbligo di aggiornamento delle rendite catastali, con pesanti sanzioni in caso di inerzia del proprietario.
Per difformità catastale, si intende la differenza fra lo stato reale dell’immobile e i dati presenti in catasto. Essa può riferirsi sia a quanto riportato nella visura catastale, che alle planimetrie. In linea generale, se gli interventi di adeguamento antisismico o di efficientamento energetico, hanno incrementato il valore dell’immobile di un importo pari o superiore al 15%, l’aggiornamento é necessario.
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione di aggiornamento della rendita catastale: a) gli interventi che non comportano una variazione delle superfici; b) gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; c) l’installazione degli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 3KW.
Con la Risoluzione 21/E del 5 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul quando sono necessari gli aggiornamenti delle rendite catastali. Non vi sono dubbi in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, delle caratteristiche tipologiche e distributive, della conformazione e della sagoma.
Più discusse sono le situazioni in cui ci si trova di fronte ad interventi di ampliamento della dotazione impiantistica. Questo anche tramite impianti tecnologici realizzati a servizio comune di più unità immobiliari. Per l’Agenzia delle Entrate, assumono specifico rilievo gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Con l’articolo 1 co. 86 della Legge 213/2023, il legislatore ha delegato all’Agenzia delle Entrate, la verifica della presenza della dichiarazione di aggiornamento della rendita catastale. La dichiarazione é da effettuarsi a cura di un titolare dei diritti reali sull’immobile unitamente al tecnico redattore degli atti grafici. L’Agenzia delle Entrate sta inviando lettere di compliance ai proprietari che hanno usufruito dei bonus edilizi senza aggiornare le relative rendite.
La dichiarazione di aggiornamento delle rendite catastali si deve presentare tramite procedura DOCFA entro 30 giorni dalla fine dei lavori. In difetto, é possibile operare tramite il ravvedimento operoso, attuabile anche in presenza di lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate. In caso di inerzia del contribuente, le sanzioni possono arrivare fino ad € 8.264.
Per questo motivo, terminati i lavori di riqualificazione energetica o installazione di nuovi impianti, è opportuno verificare se sia necessario presentare una dichiarazione di variazione catastale, evitando possibili contestazioni e garantendo l’allineamento dei dati catastali alla situazione reale dell’immobile.
Su queste ed altre problematiche, i nostri professionisti forniscono assistenza completa.
